Il Ministero dell’Ambiente con proprio Decreto n. 59 del 2023 ha disciplinato il sistema di tracciabilità dei rifiuti, le modalità di iscrizione ed il funzionamento del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ( RENTRI).
Per quanto riguarda il settore agricolo sono obbligati ad iscriversi al RENTRI tutti gli imprenditori che producono rifiuti pericolosi – contenitori di prodotti fitosanitari, medicinali, batterie, accumulatori, olii esausti, filtri olio, aghi, siringhe ecc..
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.
L’scrizione al RENTRI è stata scaglionata in base alle dimensioni dell’azienda produttrice di rifiuti pericolosi:
– entro il 13 febbraio 2025 aziende con più di 50 dipendenti;
– entro il 14 agosto 2025 aziende con più di 10 dipendenti;
– entro il 13 febbraio 2026 iscrizione per tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
Per il settore agricolo, ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione al RENTRI, permane la semplificazione amministrativa già in essere per tutte le aziende produttrici di rifiuti pericolosi che si avvalgono del circuito organizzato di raccolta, che possono continuare ad adempiere in alternativa all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la conservazione per 3 anni del formulario o documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
Il Decreto prevede che l’azienda può delegare per l’iscrizione, pagamento del contributo annuale e dei diritti di segreteria l’Organizzazione riconosciuta o la Società di Servizi o direttamente il gestore del circuito organizzato di raccolta.
Lo scrivente Studio per il tramite dell’Organizzazione o della Società di Servizi riconosciuta può pertanto, dietro conferimento di apposita delega da parte dell’azienda, provvedere all’iscrizione al RENTRI, al pagamento dei relativi diritti e contributi annuali e dei servizi inerenti.