Recentemente l’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione si è espressa sull’aliquota Iva applicabile alle cessioni di lettiere per animali
L’analisi dell’Agenzia Entrate parte da una interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale i prodotti devono essere classificati non soltanto tenendo conto delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche considerando la relativa funzione e destinazione d’uso.
Un prodotto che non è destinato all’alimentazione non può essere assoggettato ad un’aliquota Iva ridotta ma deve scontare l’aliquota Iva ordinaria; nello specifico delle lettiere per animali occorre avere riguardo alla destinazione funzionale di tale tipologia di prodotto, ai fini di individuare l’aliquota Iva applicabile.
Alla luce di tale interpretazione occorre distinguere a monte ( con specifica indicazione in fattura ) la destinazione d’uso del prodotto – nel settore agricolo l’esempio principale è la paglia – ai fini della corretta applicazione dell’Iva: se per l’alimentazione degli animali si continuerà ad applicare l’aliquota Iva ridotta del 10%; viceversa se per lettiera per gli animali si dovrà applicare l’aliquota Iva ordinaria del 22%.